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Impianti termici

ACCENSIONE ORDINARIA: si informa la cittadinanza che la vigente regolamentazione riguardante i periodi di funzionamento degli impianti termici (riscaldamento) prevede l'accensione degli stessi a far tempo dalla data del 15 ottobre e fino al 15 aprile, per una durata complessiva giornaliera non superiore a 14 ore tra le ore 5:00 e le ore 23:00.


ACCENSIONE IN DEROGA: in base alle vigenti disposizioni regionali, al di fuori del periodo di accensione ordinaria, resta salva la possibilità, solo in caso di particolari ed avverse condizioni meteorologiche, di accendere gli impianti "in deroga" per una durata complessiva giornaliera non superiore a 7 ore tra le ore 5:00 e le ore 23:00. Per completezza si riportano in calce gli estratti normativi che regolamentano tale possibilità. L'attivazione in deroga non richiede assunzione di provvedimenti da parte del Sindaco

 

MODIFICA DEI PERIODI DI ACCENSIONE ORDINARIA: in caso di condizioni meteorologiche favorevoli o avverse il Sindaco potrà emettere ordinanza specifica volta rispettivamente a ritardare l'avvio dell'accensione ordinaria o posticiparne lo spegnimento. In tal caso ne verrà data visibilità sul web comunale.

LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO: durante il funzionamento degli impianti termici per la climatizzazione invernale, sia per gli edifici pubblici che privati, la media ponderata delle temperature in ambiente per gli edifici residenziali non dovrà superare i 20 gradi, mentre per edifici adibiti ad attività industriali o artigianali non dovrà superare i 18°C; in entrambi i casi con +/- 2°C di tolleranza. Le strutture adibite a ospedali, case di cura, edifici per minori, anziani o persone fragili, scuole materne, asili nido, piscine e saune non sono soggette ai limiti sulla temperatura massima.

D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3502 Allegato - "Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili" - Art. 7 - "Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente", punto 8): al di fuori di tali periodi e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.


DPR 412/93, Art. 9, comma 2 - Limiti di esercizio degli impianti termici: l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.

 

LE CAMPAGNA DI CONTROLLO

Il servizio di ispezione degli impianti termici ha come obiettivo il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Il corretto esercizio e la regolare manutenzione degli impianti termici sono interventi a carico del responsabile dell'impianto (occupante, proprietario, amministratore di condominio o terzo responsabile), finalizzati al miglioramento dell'efficienza degli impianti, alla riduzione dei consumi energetici, al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera ed alla sicurezza degli impianti.

Il controllo sulla manutenzione e l'esercizio degli impianti termici sono affidati ai Comuni che hanno una popolazione superiore ai 40.000 abitanti e, per la parte rimanente di territorio, alle Province.

Il Comune di Vergiate, quindi, effettua il controllo sulla manutenzione e l'esercizio degli impianti termici tramite la provincia di Varese, 

I responsabili degli impianti estratti per l'ispezione o i soggetti in altro modo individuati riceveranno, con alcuni giorni di anticipo, una comunicazione via posta raccomandata che li avviserà della imminente verifica, specificando:

- data ed ora fissate per l'ispezione;

- nominativo e numero di cellulare dell'ispettore, che si presenterà munito di cartellino di riconoscimento con il logo della Provincia di Varese.


Al momento dell'ispezione i documenti da esibire sono:

Impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW

  1. libretto di impianto conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60;
  2. libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
  3. libretto di istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal produttore;
  4. dichiarazione di conformità completa dei relativi allegati così come prevista dal D.M. n. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge n. 46/90 o al D.P.R. n. 218/98, ove obbligatori;
  5. rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;

                Impianti termici con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW:

  1. libretto di centrale conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60;
  2. libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
  3. libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
  4. autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) e denuncia I.S.P.E.S.S.L./I.N.A.I.L., ove obbligatori;
  5. dichiarazione di conformità prevista dal D.M. N. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge n. 46/90 o al D.P.R. N. 218/98, ove obbligatori;
  6. rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;
  7. il contratto di nomina di assunzione d'incarico di terzo responsabile o di amministratore di condominio;
  8. i dati dell'Amministratore (dove nominato). 

PER AGGIORNAMENTI: cliccare qui

 

IMPIANTI TERMICI A BIOMASSA

Sono in vigore su tutto il territorio regionale:

  • obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle;
  • divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle;
  • obbligo di utilizzo di pellet di qualità (dal 1° ottobre 2018) per i generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW (è pellet di qualità quello che rispetta le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del D.Lgs. n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore).

La delibera di Giunta regionale n. 5360/2021 (LINK) precisa che devono essere disattivati gli impianti che non rispettano i requisiti sopra elencati, a meno che rientrino nei casi di esclusione o di deroga previsti, come i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2014 .
Per approfondimenti sull'uso corretto di stufe e caminetti a biomassa legnosa, e sulla normativa vigente per l'utilizzo e la manutenzione, si rinvia al sito di Regione Lombardia dedicato e al VADEMECUM pubblicato da Regione Lombardia.