Descrizione

Abbattere alberi

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione delle specie vegetali, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono importanti fattori di qualità ambientale.

Non esiste una legge nazionale per la tutela degli alberi (ad eccezione di quelli monumentali), ma esistono dei Regolamenti comunali del verde o delle ordinanze sindacali che regolano il loro abbattimento in aree pubbliche e aree private.

L'abbattimento di alberi non è sempre possibile, anche se si trovano in una proprietà privata, infatti la Sentenza della Corte di Cassazione 04/05/2005, n. 24396 ha affermato che i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto - seppur presenti in un giardino condominiale - appaiono "irreversibili" non solo per i condomini ma più in generale per i cittadini

Tutte le operazioni di potatura e taglio degli alberi devono essere effettuate a spese e a cura dei proprietari.

In Comune di Vergiate …

E' in vigore il Regolamento per la tutela, lo sviluppo e la gestione degli alberi, degli arbusti e delle aree verdi comunali.
L'abbattimento di alberi d’alto fusto, è sempre subordinato a comunicazione o ad autorizzazione specifica, in base alla specie e dimensione, come riportato negli artt. 4, 8, 9 10, 11 e 12.  
A seguito dell'autorizzazione all'abbattimento di vegetazione tutelata è necessaria la piantagione compensativa scegliendo una delle specie riportate nell'allegato 4 del Regolamento, secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo comunale, in numero pari o superiore, da collocare al loro posto o nelle immediate prossimità, sempre all'interno del medesimo lotto. Qualora le nuove piante non attecchissero, si dovrà provvedere a sostituirle finché l'intervento non avrà successo a cura e spese di chi lo deve garantire.

In caso di interventi su aree classificabili a bosco, il taglio è soggetto a denuncia di taglio bosco, mediante procedura informatizzata realizzata dalla regione Lombardia.
In caso di sradicamento. per il cambio di destinazione d’uso, dovranno essere preventivamente acquisite le autorizzazioni paesistica e forestale, ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n.42, della Legge regionale 11/03/2005, n. 12 e della Legge regionale 05/12/2008, n. 31 rilasciate dal Parco del Ticino, a fronte di adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 02/08/2001, n. 7/5983 e della Deliberazione della Giunta regionale 21/09/2005, n. 8/675.

Approfondimenti

La malattia nota come “cancro colorato del platano” è causata dal fungo ascomicete Ceratocystis fimbriata f. sp. platani e ha come ospiti unicamente piante appartenenti al genere Platanus. Tale microrganismo può diffondersi da una pianta infetta ad altre sane penetrando, mediante le spore, all’interno dei tessuti vegetali attraverso ferite o con il micelio.

Regione Lombardia ha suddiviso il territorio regionale in tre tipologie di zone:

  • zone indenni: aree dove la malattia non è mai stata riscontrata o, in caso di sua presenza nel passato, la stessa è da considerarsi eradicata;
  • zone focolaio: aree dove la presenza di cancro colorato è stata accertata ufficialmente dal SFR e dove si ritiene tecnicamente possibile prevederne l’eradicazione;
  • zone di contenimento: area in cui la presenza della malattia è diffusa in maniera tale da non poterne prevedere più l’eradicazione.

Gli interventi sulle piante nelle diverse zone devono sempre essere comunicati all'ERSAF Lombardia (Servizio Fitosanitario Regionale) che, per le zone focolaio e le zone di contenimento rilascia l'autorizzazione.

Per ulteriori informazioni e per gli approfondimenti normativi consulta il sito di Regione Lombardia.

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